Statuto dell’associazione

ARTICOLI PRINCIPALI DELLO STATUTO  dell’Associazione Voci D’Arte

Art. 1 Costituzione e denominazione
E’ costituita l’Associazione culturale musicale senza scopo di lucro denominata “Voci D’Arte”.

L’associazione ha sede in Pescara via Tiburtina Valeria 174. L’eventuale cambio indirizzo o sede
nell’ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione nè allo statuto ne ai regolamenti
interni. L’Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è illimitata e la stessa
potrà essere sciolta solo con delibera dellassemblea straordnaria degli associati.

Art. 2 Scopi e finalità dell’associazione
L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, apartitico e che intende uniformarsi,
nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di
elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo di diffondere la cultura musicale in
genere, promuovendo iniziative d’animazione ed educazione musicale, dirette a sviluppare,
nell’ambito principalmente del proprio territorio, la conoscenza dell’arte musicale fra i cittadini.
L’Associazione si propone di attuare rassegne musicali ed artistiche in genere, principalmente nel
territorio regionale d’appartenenza. L’Associazione nasce con l’intento di promuovere servizi e
attività artistiche rivolte a chiunque voglia scoprire il mondo dell’arte. In particolare queste si
concentreranno, nella prima fase di avvio, alla musica e al canto corale. I corsi di laboratorio corale
porteranno alla formazione musicale generate, oltre che canora, con possibilità di costituire un
coro capace di esibirsi in una ampia fascia di contesti.

Art. 4. Gli associati

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio direttivo,
dichiarando:
1) di partecipare alla vita associativa;
2) condividere gli scopi istituzionali;
3) di accettare, senza riserve, lo Statuto
4) di rispettare i regolamenti interni.
Gli associati si distinguono in:
1. Associati fondatori;
2. Associati ordinari sostenitori.
Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto fatto costitutivo.
La qualifica di associato si perde:
a) per decesso
b) per recesso, se l’associato non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La
dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo
scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
c) per esclusione, deliberata dall’assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi:
mancanza del rispetto dei doveri statuari e regolamentari, morosità nei pagamenti delle quote
associative, comportamento indegno.

Art. 5. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:
– di partecipare alle assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare
direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi
direttivi dell’associazione;
– di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
– di partecipare alle attività promosse dall’associazione
– di usufruire di tutti i servizi dell’associazione
– di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Gli associati sono obbligati:
– ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
– ad osservare i regolamenti interni;
– a pagare la quota associativa per l’anno in corso
– a svolgere le attività preventivamente concordate
– a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.

Art. 8. Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea degli associati;
b) Il Consiglio direttivo;
c) L’Organo tecnico-contabile se l’Assemblea degli associati ne decide la nomina.

Art. 9. Assemblea deali associati

L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione che si trovino in regola con il
pagamento della quota associativa. L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è
presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal vicepresidente o da altra persona
delegata dal presidente. Il presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale
dell’assemblea controfirmandolo insieme al presidente. Spetta al Presidente dell’assemblea
constatare il diritto di intervento alla stessa. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta
l’anno per l’approvazione del rendiconto contabile, nonché per l’approvazione degli indirizzi e del
programma proposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. Consiglio direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno 3 (tre) membri
nominati dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi componenti
possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il
rendiconto contabile su convocazione del Presidente o in sua assenza о impedimento, dal
Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri. Il Consiglio è presieduto dal
Presidente о dal Vicepresidente.